La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 658/2019, ha avvalorato il pronunciamento del Tribunale di Perugia di cui alla sentenza n. 1271/2017 e quindi, respingendo l’appello proposto dalla Banca contro i clienti del nostro Studio, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto di Credito contro il debitore principale in solido con i fideiussori per oltre € 350.000,00
Il Giudice perugino, recependo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che onera la Banca Opposta della prova del proprio credito in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha annullato l’ingiunzione emessa per € 350.000,00 in quanto l’Istituto di Credito non ha fornito la prova del credito nel corso del giudizio di opposizione promosso dai nostri clienti eccependo l’applicazione di tassi usurari da parte della Banca.
Riveste particolare interesse questa pronuncia in quanto il Giudice, accogliendo l’eccezione formulata dal nostro Studio, respingeva la richiesta della Banca di vedersi confermato il decreto ingiuntivo quantomeno verso i fideiussori “a prima richiesta”. Infatti, anche in presenza di tal genere di fideiussioni (che rivestono di fatto la qualifica di contratto autonomo di garanzia), la Banca è in ogni caso tenuta a provare il proprio credito in presenza dell’eccezione di applicazioni di tassi d’usura sollevata dal garante.