IL MUTUO CONCESSO PER RISANARE PRECEDENTI ESPOSIZIONI NON SEMPRE È LECITO

Nella gestione dei rapporti Banca-Clienti, al correntista in conto corrente che deve rientrare dall’esposizione debitoria e non dispone delle risorse necessarie, l’Istituto di credito, spesso, “invita” la sottoscrizione di un mutuo destinato a questo scopo.

Non sempre, però, l’operazione è da ritenersi valida.

Infatti, nell’ipotesi in cui il saldo debitore di conto corrente fosse non dovuto in quanto inficiato da appostazioni invalide per interessi, commissioni e spese non dovute, il mutuo funzionalmente destinato a ripianare detta esposizione debitoria risulta privo di giustificazione causale. In altri termini, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (poiché risultante dall’illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle), il mutuo stesso è nullo perché viene frustrata ab origine la sua causa (Tribunale di Bergamo 383/2017, Tribunale di Taranto 789/2014, Appello Torino 15 giugno 2015).

Il Tribunale di Perugia con la sentenza n. 1620/2018, che decideva il contenzioso promosso da una società patrocinata dal nostro studio, dopo aver accertato che il saldo debitore di conto corrente preteso dalla Banca non sussisteva per essere viziato – tra l’altro – da interessi non dovuti perché usurai, circa l’importo del mutuo che era andato a coprire uno scoperto di conto in realtà non esistente, affermava che “la banca aveva in effetti finanziato se stessa” e, pur non aderendo all’orientamento giurisprudenziale che invalida il mutuo per difetto di causa, decideva nel senso che il correntista non era tenuto al rimborso del mutuo posto che la banca non aveva titolo per la sua restituzione.