I garanti possono liberarsi dalle Banche con l’annullamento delle fideiussioni: potrebbe essere questo il risvolto pratico conseguente la sentenza n. 13846 del 22.05.2019 con la quale la Corte di Cassazione sembra aver risolto l’annosa querelle della nullità delle fideiussioni omnibus.
In forza di questo pronunciamento, che conferma quanto già in precedenza statuito con ordinanza n. 29810/2017, chi vuole liberarsi dalla garanzia bancaria prestata in favore di un’altra persona o di una società può ricorrere innanzi al Giudice per l’annullamento delle fideiussioni. Le conseguenze concrete sono rilevanti soprattuto per i soci garanti delle loro società che potranno così liberarsi dei debiti sociali.
Fermo il principio che ogni caso andrà valutato singolarmente, stando a quanto statuito dagli Ermellini, per l’annullamento del contratto di fideiussione è sufficiente che il contratto sottoscritto riporti le clausole predisposte nello schema di contratto approntato dall’ABI (Associazione Bancaria italiana)
Si ricorda, infatti, che la Banca d’Italia, all’epoca in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi,con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha sancito la contrarietà di alcuni articoli del modello ABI in esso contenuti all’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990 (Legge Antitrust): in pratica l’applicazione uniforme da parte degli enti creditizi di tre disposizioni del modello di fideiussione omnibus predisposta dall’ABI nel 2003 concreta un’intesa restrittiva della concorrenza.