CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, 5 SETTEMBRE 2018, N. 21646

Con la pronuncia in commento, il Supremo collegio conferma l’orientamento già espresso dal Giudice di Legittimità con il pronunciamento a sezione unite del 2 dicembre 2010, n. 24418, secondo il quale il correntista, in presenza di illeciti addebiti in conto, ben prima della chiusura del conto stesso può agire in giudizio contro la Banca per ottenere la rettifica del saldo del conto e l’eliminazione dell’indebita annotazione.

La Cassazione quindi si è espressa in favore del correntista circa la sussistenza del suo diritto di agire in siffatti giudizi pur in presenza di un conto corrente ancora in essere sconfessando quindi l’eccezione di difetto di interesse ad agire normalmente sollevato dagli Istituto di credito.

Evidenzia la Corte di Cassazione che l’interesse del correntista ad agire in giudizio per l’accertamento effettivo del saldo prima della sua chiusura rileva quantomeno in tre direzioni: escludere per il futuro l’addebito di annotazioni illegittime, ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concesso al correntista per effetto dell’eliminazione degli indebiti, riduzione dell’importo che la Banca potrà prendere in occasione della chiusura del conto.

Ci pregiamo di evidenziare che il Tribunale di Perugia, su di un giudizio patrocinato dallo studio M&V, anticipando di fatto la portata della sentenza della Corte di Cassazione in commento, con sentenza n. 789 del 31.5.2018. ha riconosciuto in favore del correntista l’ammissibilità della domanda e l’interesse ad agire per eliminazione delle appostazioni invalide e per l’accertamento del saldo.